Alcune imprese hanno l’obbligo di eseguire periodicamente delle diagnosi energetiche. Capiamo chi, come e perché deve fare questi audit.
La diagnosi energetica obbligatoria, che potrebbe essere vissuta come un’imposizione, rappresenta in realtà un enorme vantaggio: per le aziende, infatti, i consumi legati all’energia comportano spese ingenti.
Grazie alla diagnosi energetica vengono rilevate le situazioni critiche che comportano costi in esubero per l’azienda e vengono attivate delle soluzioni per l’ottimizzazione e il risparmio energetico. Gli audit energetici, infatti, “sono l’unico strumento razionale per determinare le opportunità di riduzione di costi e di miglioramento” (fonte: ENEA). Nella Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, si legge che questa è:
una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono:
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In questo articolo parleremo di:
Sono due le tipologie di aziende che incorrono in quest’obbligo:
La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.
Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l’anno n-2.
In applicazione dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014, le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
Le aziende che non hanno l’obbligo di eseguire la diagnosi energetica sono quelle che non rientrano nelle categorie appena esposte o quelle che hanno adottato un sistema di gestione volontaria (es: EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001). E’ però essenziale che la certificazione comprenda un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati nell’allegato 2 del D.Lgs 102/2014 e che i risultati vengano trasmessi all’ente di competenza.
Per le PMI, ad esempio, non è obbligaorio eseguire l’audit, ma è comunque una pratica utile ed incentivata dal Ministero. Sono previsti infatti dei bandi di cofinanziamento per le PMI che presentino alle Regioni dei piani di adozione dei sistemi di gestione volontaria o di diagnosi energetica.
L’obbligo non riguarda nemmeno la PA, in quanto l’ISTAT provvede già al monitoraggio dei consumi.
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Per le aziende obbligate ad eseguire la diagnosi energetica sono previste sanzioni se:
Le sanzioni vanno da 4.000 a 40.000 € nel caso non venga eseguita la diagnosi energetica, e da 2.000 a 20.000 € nel caso questa non venga eseguita in modo conforme (vedi anche il paragrafo “Quando eseguire la diagnosi energetica obbligatoria? E quali novità ci sono dal 2018?” qui sotto).
Il pagamento delle sanzioni non esonera l’azienda dall’obbligo di effettuare l’audit e di comunicarlo alle autorità di competenza.
Fino al 2016 potevano svolgere la diagnosi energetica obbligatoria anche soggetti non certificati.
Dopo il 2016, però, solo società di servizi energetici, Esperti in Gestione dell’Energia e Auditor Energetici certificati secondo quanto previsto all’art. 8 comma 2 possono eseguire validamente tali audit. L’articolo 8, comma 2 recita:
le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto e’ ISPRA.
Noi di EOST siamo disponibili ad elaborare un preventivo per effettuare la diagnosi energetica. Siamo una ESCO (energy service company) composta da tecnici preparati, coordinati da un comitato tecnico scientifico composto da EGE con elevata qualifica professionale che garantisce un elevato standard di qualitá per i servizi offerti.
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La prima scadenza entro la quale le imprese hanno dovuto effettuare l’audit obbligatorio è stato il 5 dicembre 2015. Secondo la legge, l’audit va ripetuto ogni 4 anni, pertanto le prossime scadenze saranno il 5 dicembre 2019 e il 5 dicembre 2024, salvo diverse successive disposizioni.
Inoltre, i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
La differenza rispetto alla prima diagnosi obbligatoria è che, dalle successive, è obbligatorio anche prevedere l’installazione di un sistema di monitoraggio.
Se, infatti, i consumi della prima diagnosi erano solo stimati, dalle successive devono essere misurati in maniera esatta con apposite strumentazioni.
Se le aziende non installerano un sistema di monitoraggio permanente dei consumi dei singoli reparti, incorreranno in sazioni per non conformità da 2.000 a 20.000 €.
Dal momento che i consumi si riferiscono all’esercizio precedente, per essere in regola per il 2019 è necessario installare il sistema di monitoraggio il prima possibile, in modo da poter monitorare i consumi energetici per un periodo caratteristico della realtá aziendale.
Sul mercato sono presenti soluzioni che restituiscono le informazioni ottenute dalla elaborazione dei dati raccolti e che sono in grado di mettere in relazione i dati di consumo energetico con i dati di produzione aziendale. I sistemi possono essere integrati con vari sistemi di monitoraggio installati presso l’azienda (contatori di energia, multimetri, misuratori ottici, contapezzi, sonde di temperatura, …) e con il gestionale aziendale per i dati di produzione e/o centri di costo.
Eost ha partecipato allo sviluppo un’applicazione web erogata via Browser come servizio accessibile da qualunque device (pc, tablet, smartphone) che è in grado di monitorare ed analizzare i consumi energetici in tempo reale e di ricostruire il bilancio ed il modello energetico aziendale.
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