Per le aziende che intendano capire con maggiore completezza chi, come e perché ha l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni, presentiamo una sintesi del D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102.
Leggendo il Titolo 1 del D.Lgs 102/14, si legge che la finalità del provvedimento è quella di adeguarsi alla direttiva 2012/27/UE e di stabilire
un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.
E’ chiaro come, oltre allo scopo di tutela ambientale, vi sia un intento economico dietro alla manovra.
Il Decreto continua affermando che, perseguendo il fine di promuovere l’efficienza energetica e ridurre l’inquinamento, il Governo deve adottare provvedimenti che eliminino l’attuale struttura delle tariffe energetiche per arrivare ad avere tariffe più aderenti al costo del servizio.
Il Decreto chiarisce poi il significato esatto di una serie di termini e di figure coinvolte nell’analisi energetica obbligatoria. Qui sotto solo qualche esempio, utile per la nostra trattazione:
rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;
fornitore di servizi energetici e di misure di efficientamento energetico la cui ricompensa si basa parzialmente o totalmente sul raggiungimento degli obiettivi di efficientamento
è un accordo contrattuale tra beneficiario e fornitore (ESCO) che permette di ripagare gli investimenti grazie al risparmio energetico avuto dai miglioramenti di impianti e procedure consigliati dal fornitore, che si assume il rischio di garantire che il risparmio sarà superiore agli investimenti
contratto in cui il fornitore utilizza tecnologie e operazioni che portano all’efficientamento energetico e a risparmi energetici misurabili o, almeno, stimabili.
insieme di procedure ed elementi che concorrono a costruire un piano di gestione dell’energia in azienda volto a perseguire un obiettivo di efficienza energetica, a stabilire come raggiungerlo e a definire le regole con cui misurare i risultati ottenuti.
Per la PA sono stati previsti interventi per:
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep
E’ previsto che la PA, con il supporto dell’ENEA, provveda ogni anno alla trasmissione dei consumi e dei risparmi energetici. Per questo motivo, la PA non è soggetta all’obbligo di diagnosi energetica quadriennale.
Scopri i soggetti obbligati e non obbligati ad effettuare la diagnosi energetica.
Entro il 2020 l’Europa chiede agli Stati membri di raggiungere significativi obiettivi di risparmio energetico. Nel D.Lsg 102/14 si legge che gli obiettivi verranno raggiunti per una misura non inferiore al 60% grazie al meccanismo dei certificati bianchi. Il rimanente deve essere ottenuto grazie ad interventi di efficientamento energetico.
In realta’ il meccanismo in questi ultimi due anni ha subito un forte rallentamento che potrebbe essere risolto da nuove regole di prossima emissione.
Nel Decreto si legge che
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa’ di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.
Si osserva che dal luglio 2016 è richiesto che le ESCO siano certificate secondo la norma UNI CEI 11352 e che gli Esperti in Gestione Energia (EGE) siano certificati secondo la UNI CEI 11339.
Per maggiori informazioni sulla diagnosi energetica obbligatoria, rimandiamo alla guida completa sulla diagnosi energetica obbligatoria.
E’ previsto che i fornitori diano ai clienti finali dei contatori individuali che forniscano informazioni precise sui consumi e sul tempo di utilizzo dell’energia.
Entro 24 mesi dall’uscita del Decreto, era previsto però che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico promulgasse ulteriori provvedimenti per specificare le caratteristiche dei suddetti contatori individuali. Da qui è nata la disposizione che rende obbligatoria l’installazione di sistemi di monitoraggio. Infatti la diagnosi eseguita per la seconda volta dovra’ basarsi anche su dati misurati e non sara’ piu’ possibile basarsi solo su dati stimati.
Noi di EOST, ESCO con elevate qualifiche professionali, siamo disponibili ad elaborare un preventivo per effettuare la diagnosi energetica della tua azienda.
In questo Titolo, il decreto ha previsto la creazione e diffusione di una valutazione nazionale, ovvero di uno studio diviso per Regioni e per Province Autonome contenente una previsione sul potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonche’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
Si legge nel Decreto:
il GSE effettua un’analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilita’ economica e l’idoneita’ tecnica conformemente all’allegato 4, parte 1. L’analisi costi-benefici e’ finalizzata all’individuazione delle soluzioni piu’ efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.
La legge attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico l’obbligo di:
A differenza di quanto avveniva prima del 2015, il Decreto ha disposto che gli audit energetici validi possono essere effettuati solo dai seguenti soggetti certificati:
In questo titolo si predispongono anche modalità di formazione e informazione finalizzate a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia.
Nel Titolo 4 viene inoltre dichiarata l’istituzione del Fondo Nazionale Efficienza Energetica, che favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e vengono chiarite le sanzioni in cui incorre chi non rispetta la legge in materia di efficientamento energetico.
Nelle disposizioni finali si possono leggere le misure per il monitoraggio dell’attuazione del Decreto e sulle modalità di trasmissione dei risultati raggiunti all’Unione Europea.
Richiedi informazioni o un preventivo per la diagnosi energetica obbligatoria.