Il D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 sull’efficientamento energetico, in sintesi.

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Per le aziende che intendano capire con maggiore completezza chi, come e perché ha l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni, presentiamo una sintesi del D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102.


 

Titolo 1: finalità e obiettivi

d.lgs. 102/2014 spiegazione

Tutela ambientale ed efficientamento energetico, con conseguente riduzione dei costi per le aziende ed aumento di competitività delle imprese italiane.

Leggendo il Titolo 1 del D.Lgs 102/14, si legge che la finalità del provvedimento è quella di adeguarsi alla direttiva 2012/27/UE e di stabilire

un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

E’ chiaro come, oltre allo scopo di tutela ambientale, vi sia un intento economico dietro alla manovra.

Il Decreto continua affermando che, perseguendo il fine di promuovere l’efficienza energetica e ridurre l’inquinamento, il Governo deve adottare provvedimenti che eliminino l’attuale struttura delle tariffe energetiche per arrivare ad avere tariffe più aderenti al costo del servizio.

Terminologia utile

Il Decreto chiarisce poi il significato esatto di una serie di termini e di figure coinvolte nell’analisi energetica obbligatoria. Qui sotto solo qualche esempio, utile per la nostra trattazione:

  • Efficienza energetica

rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;

  • ESCO 

fornitore di servizi energetici e di misure di efficientamento energetico la cui ricompensa si basa parzialmente o totalmente sul raggiungimento degli obiettivi di efficientamento

  • EPC (o contratto di rendimento energetico)

è un accordo contrattuale tra beneficiario e fornitore (ESCO) che permette di ripagare gli investimenti grazie al risparmio energetico avuto dai miglioramenti di impianti e procedure consigliati dal fornitore, che si assume il rischio di garantire che il risparmio sarà superiore agli investimenti

  • GSE (gestore dei servizi energetici)

  • Servizio energetico

contratto in cui il fornitore utilizza tecnologie e operazioni che portano all’efficientamento energetico e a risparmi energetici misurabili o, almeno, stimabili.

  • Sistema di gestione dell’energia

insieme di procedure ed elementi che concorrono a costruire un piano di gestione dell’energia in azienda volto a perseguire un obiettivo di efficienza energetica, a stabilire come raggiungerlo e a definire le regole con cui misurare i risultati ottenuti.

 

 



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Titolo 2: efficienza nell’uso dell’energia

legge per obbligo diagnosi energetica

Pubblica Amministrazione

Per la PA sono stati previsti interventi per:

riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep

E’ previsto che la PA, con il supporto dell’ENEA, provveda ogni anno alla trasmissione dei consumi e dei risparmi energetici. Per questo motivo, la PA non è soggetta all’obbligo di diagnosi energetica quadriennale.

 

Scopri i soggetti obbligati e non obbligati ad effettuare la diagnosi energetica.

 

Certificati bianchi

Entro il 2020 l’Europa chiede agli Stati membri di raggiungere significativi obiettivi di risparmio energetico. Nel D.Lsg 102/14 si legge che gli obiettivi verranno raggiunti per una misura non inferiore al 60% grazie al meccanismo dei certificati bianchi. Il rimanente deve essere ottenuto grazie ad interventi di efficientamento energetico.

In realta’ il meccanismo in questi ultimi due anni ha subito un forte rallentamento che potrebbe essere risolto da nuove regole di prossima emissione.

 

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

Nel Decreto si legge che

Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa’ di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. 

Si osserva che dal luglio 2016 è richiesto che le ESCO siano certificate secondo la norma UNI CEI 11352 e che gli Esperti in Gestione Energia (EGE) siano certificati secondo la UNI CEI 11339.

Per maggiori informazioni sulla diagnosi energetica obbligatoria, rimandiamo alla guida completa sulla diagnosi energetica obbligatoria.

 

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

E’ previsto che i fornitori diano ai clienti finali dei contatori individuali che forniscano informazioni precise sui consumi e sul tempo di utilizzo dell’energia.

Entro 24 mesi dall’uscita del Decreto, era previsto però che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico promulgasse ulteriori provvedimenti per specificare le caratteristiche dei suddetti contatori individuali. Da qui è nata la disposizione che rende obbligatoria l’installazione di sistemi di monitoraggio. Infatti la diagnosi eseguita per la seconda volta dovra’ basarsi anche su dati misurati e non sara’ piu’ possibile basarsi solo su dati stimati.

 

 


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Titolo 3: efficienza nella fornitura dell’energia

 

decreto legislativo 102 del 2014 sintesi

 

Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

In questo Titolo, il decreto ha previsto la creazione e diffusione di una valutazione nazionale, ovvero di uno studio diviso per Regioni e per Province Autonome contenente una previsione sul potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonche’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Si legge nel Decreto:

il GSE effettua un’analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilita’ economica e l’idoneita’ tecnica conformemente all’allegato 4, parte 1. L’analisi costi-benefici e’ finalizzata all’individuazione delle soluzioni piu’ efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.

 

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia

La legge attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico l’obbligo di:

  • introdurre delle misure per evitare componenti che possano preguidicare l’efficienza e per sensibilizzare gli operatori a sfruttare il potenziale di efficientamento già esistente quando scelgono misure per raggiungere gli obiettivi
  • aggiornare la disciplina di accesso e uso della rete elettrica
  • verificare e sostenere la diffusione delle forme di energia rinnovabili
  • consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell’energia e dei servizi
  • regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema
  • adottare disposizioni affinche’, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell’energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parita’ di offerta economica, nell’ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

 



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Titolo 4: disposizioni orizzontali

efficienza energetica 2014

Chi può effettuare una diagnosi energetica?

A differenza di quanto avveniva prima del 2015, il Decreto ha disposto che gli audit energetici validi possono essere effettuati solo dai seguenti soggetti certificati:

  • ESCO certificate UNI CEI 11352
  • esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339
  • organizzazioni certificate ISO 50001
  • auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del decreto

In questo titolo si predispongono anche modalità di formazione e informazione finalizzate a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia.

Nel Titolo 4 viene inoltre dichiarata l’istituzione del Fondo Nazionale Efficienza Energetica, che favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e vengono chiarite le sanzioni in cui incorre chi non rispetta la legge in materia di efficientamento energetico.

 


Titolo 5: disposizioni finali

Nelle disposizioni finali si possono leggere le misure per il monitoraggio dell’attuazione del Decreto e sulle modalità di trasmissione dei risultati raggiunti all’Unione Europea.

 


 

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