All’uscita del decreto legislativo 102 del 2014, le aziende si sono trovate di fronte ad una serie di perplessità e dubbi. Ecco perché il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emesso, 2 anni più tardi, un documento chiamato “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”.
Abbiamo già parlato della diagnosi energetica obbligatoria per energivori e grandi imprese, elaborando una guida semplice e completa al decreto legislativo 102 del 2014. Oggi analizzeremo il documento di chiarimento successivamente emesso dal MISE.
Il documento di chiarimento pubblicato nel novembre del 2016 chiarisce ed approfondisce i seguenti importanti aspetti:
Il decreto ha reso obbligatorio l’audit energetico per grandi imprese ed energivori, ma cosa fare nei casi in cui imprese di grandi dimensioni ed energivore si mischiano? Parliamo, ad esempio, del caso limite in cui un’impresa abbia le caratteristiche per essere considerata di grandi dimensioni nell’anno n-1 ed energivora nell’anno n-2. In questo caso, l’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi energetica secondo i criteri stabiliti nella categoria nella quale ricade per l’anno n-1. Nel caso in cui un’azienda risulti essere contemporaneamente di grandi dimensioni ed energivora, deve essere considerata grande impresa.
Passiamo al secondo problema: il decreto non conteneva specifiche sulle imprese associate o collegate a queste. Vediamo quindi come bisogna comportarsi.
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Un’impresa è associata quando detiene, da sola o insieme ad altre imprese collegate, una partecipazione non inferiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali. Nel determinare la dimensione dell’impresa si deve aggiungere ai propri dati (occupati, fatturato e attivo di bilancio) quelli dell’impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione.
L’impresa collegata ricorre quando un’impresa controlla in modo diretto o indiretto la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa o attraverso la propria capacità di esercitare un’influenza dominante. Nella determinazione della dimensione d’impresa, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato.
Inoltre, un’impresa è considerata sempre di grandi dimensioni qualora il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel documento, ha voluto precisare cosa intende per sito produttivo:
località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.
Un caso particolare, preso come caso significativo nel documento, riguarda le grandi imprese di trasporto e quelle con siti collegati in un sistema di rete. Per le imprese di trasporti i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso, anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero.
Invece l’impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (acquedotti, oleodotti, etc) ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.
Viene specificato che sono considerati siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo di almeno quattro anni.
Inoltre, i siti che sono già in possesso di diagnosi secondo gli schemi ISO 14001, ISO 50001 o EMAS vanno comunque inseriti nell’elenco dei siti produttivi dell’impresa da sottoporre ad audit.
Atro caso esplicato dal documento è quello delle imprese che hanno energia prodotta da fonti rinnovabili. Qualora all’interno del sito fosse presente un’unità di produzione di energia, ai fini della definizione dei consumi bisognerebbe tener conto anche di quell’energia autoprodotta.
Infine, nel caso in cui un’impresa multisito o un gruppo di imprese collegate e/o associate multisito presenta siti di differenti tipologie, è opportuno tenere conto delle diverse caratteristiche dei siti oggetto di diagnosi.
Il MISE in questo documento spiega con chiarezza la procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica.
Per eseguire un audit corretto si deve realizzare la “struttura energetica aziendale”, che consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa.
L’azienda viene suddivisa in aree funzionali, in modo da acquisire i dati energetici dai contatori generali di stabilimento. Se per la prima diagnosi non sono disponibili misure dai contatori, il calcolo dei dati energetici viene ricavato dai dati disponibili.
Si effettua poi la modellizzazione della realtà aziendale attraverso la costruzione degli inventari energetici.
Seguono il calcolo degli indici di prestazione energetica globali e per ciascuna area funzionale ed il confronto degli stessi con quelli rappresentativi della media di mercato, ove disponibili.
Gli indici prestazionali di riferimento devono essere reperiti dal soggetto che esegue la diagnosi nell’ambito delle “best available techniques” (BAT), “BAT reference documents”(Brefs), della documentazione prodotta dalle associazioni di categoria o altra letteratura tecnica relativa allo specifico settore. In mancanza di indici di riferimento disponibili si può far riferimento ad indici interni all’organizzazione.
La diagnosi energetica si completa con l’individuazione di un percorso virtuoso, tale da ridurre i fabbisogni energetici e creare i presupposti per una maggiore competitività dei prodotti e/o dei servizi forniti.
L’impresa è tenuta ad eseguire una diagnosi relativa al conferimento e/o utilizzo del proprio calore a terzi ed a reti locali di teleriscaldamento, qualora gli impianti siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici, economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.
I consumi relativi ai servizi generali e ausiliari non suddivisibili dovranno essere ripartiti tra le varie attività principali secondo stime e proporzioni.
Inoltre per la valutazione dei consumi energetici va preso in considerazione l’anno solare precedente a quello in cui il soggetto risulta obbligato.
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Le imprese sono tenute ad eseguire la diagnosi energetica entro il 5 dicembre di ciascun anno d’obbligo e a ripetere l’audit ogni 4 anni. Sono tenute, inoltre, a trasmettere la diagnosi unitamente a tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre dell’anno d’obbligo di riferimento.
In caso di interventi di efficienza energetica individuati dalla diagnosi, le imprese energivore sono tenute a dare progressiva attuazione in tempi ragionevoli, oppure ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50.001. Le grandi imprese non sono soggette al medesimo obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile.
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